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Che facciamo se un cittadino italianio lascia un eredità al partner gay?

Ultimo Aggiornamento: 07/12/2005 12:43
07/12/2005 12:43
 
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Si annunciano complicazioni

Il nodo centrale è se equiparare o meno i "Civil Partnership" - i patti civili britannici che regolamentano le unioni tra persone dello stesso sesso - ai matrimoni. E' il presupposto per poter individuare gli effetti che tale unione potrebbe avere anche in Stati - come l'Italia - in cui non vi è alcuna regolamentazione per le coppie dello stesso sesso. Il caso è complicato dal fatto che tali unioni potrebbero sorgere tra cittadini di Paesi diversi.

Francesco Bilotta, docente di diritto privato nell'Università di Udine e coautore del testo della proposta di legge sui Pacs in Italia, non ha dubbi. "I Civil Partnerships non sono matrimoni per coppie dello stesso sesso, perché non tutti gli effetti dell'unione matrimoniale si producono nel caso della Civil Partnership".

Nel caso in cui un cittadino italiano e un cittadino inglese si uniscano in una unione civile, il "Civil partnership" che effetti avrà nel nostro Paese? Ipotizziamo che muoia il cittadino italiano, il suo compagno ha diritto all'eredità?

"Si profilano due linee interpretative - risponde Bilotta interpellato da Apcom -. Se si ritiene che i Civil Partnership siano da assimilare al matrimonio, l'atto potrebbe essere considerato contrario all'ordine pubblico familiare e pertanto privato di effetti. L'unico precedente, in materia, è una sentenza del Tribunale di Latina del giugno scorso che però riguardava il matrimonio (e non l'unione civile) di due cittadini italiani, celebrato in Olanda. In quel caso, il Tribunale lo ha definito contrario all'ordine pubblico e comunque 'atto inesistente' per mancanza dei requisiti naturalistici dell'istituto matrimoniale, ossia la differenza di sesso tra i nubendi. Dal punto di vista giuridico in Italia quel negozio, pertanto, non ha alcun effetto".

"Se, invece - continua l'esperto - si riterrà che i Civil Partnership non siano equiparabili al matrimonio, la questione è risolta. L'articolo 65 del diritto internazionale privato (legge 218 del 1995) stabilisce che l'atto straniero ha effetti anche Italia, purchè non sia contrario all'ordine pubblico. E se l'unione civile non è equiparabile al matrimonio, non ci sono motivi per ritenerla contraria all'ordine pubblico". Tutto, dunque, dipenderà dall'interpretazione che i Tribunali daranno quando saranno interpellati.

Secondo il professor Bilotta "mancando in Italia un istituto simile a quello dei Pacs, dovremmo fare riferimento ai criteri di collegamento del diritto internazionale privato e ai sensi dell'articolo 65 considerare efficace anche nel nostro sistema tali unioni, conferendo ad esso gli stessi effetti previsti dal diritto inglese".

"Nel caso specifico dei diritti successori - prosegue - si applicherà l'articolo 46 del diritto internazionale privato italiano secondo cui, per regolare la successione si deve far riferimento alla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. Se si considerano le unioni civili inglesi prive di effetto nel nostro paese, in quanto contrarie all'ordine pubblico e mancando nel nostro paese delle regole per disciplinare le unioni di coppie dello stesso sesso, il compagno inglese del cittadino italiano non potrà godere di alcun diritto successorio. C'è però la possibilità che il cittadino italiano faccia testamento e sottoponga la successione con dichiarazione espressa alla legge dello Stato in cui risiede, ossia nell'esempio il Regno Unito. Ciò nonostante dovranno essere fatti salvi i diritti degli eredi legittimari in base alla legge italiana". Ssa

051736 dic 05  MAW0649 4 pol 692 ITA0649; Apc-NOZZE GAY/AVVOCATO:PER EREDITA' MEGLIO NON EQUIPARATE A MATRIMONI "Complicazioni" internazionali per unioni con cittadini italiani

Roma, 5 dic. (Apcom) - Il nodo centrale è se equiparare o meno i "Civil Partnership" - i patti civili britannici che regolamentano le unioni tra persone dello stesso sesso - ai matrimoni. E' il presupposto per poter individuare gli effetti che tale unione potrebbe avere anche in Stati - come l'Italia - in cui non vi è alcuna regolamentazione per le coppie dello stesso sesso. Il caso è complicato dal fatto che tali unioni potrebbero sorgere tra cittadini di Paesi diversi.

Francesco Bilotta, docente di diritto privato nell'Università di Udine e coautore del testo della proposta di legge sui Pacs in Italia, non ha dubbi. "I Civil Partnerships non sono matrimoni per coppie dello stesso sesso, perché non tutti gli effetti dell'unione matrimoniale si producono nel caso della Civil Partnership".

Nel caso in cui un cittadino italiano e un cittadino inglese si uniscano in una unione civile, il "Civil partnership" che effetti avrà nel nostro Paese? Ipotizziamo che muoia il cittadino italiano, il suo compagno ha diritto all'eredità?

"Si profilano due linee interpretative - risponde Bilotta interpellato da Apcom -. Se si ritiene che i Civil Partnership siano da assimilare al matrimonio, l'atto potrebbe essere considerato contrario all'ordine pubblico familiare e pertanto privato di effetti. L'unico precedente, in materia, è una sentenza del Tribunale di Latina del giugno scorso che però riguardava il matrimonio (e non l'unione civile) di due cittadini italiani, celebrato in Olanda. In quel caso, il Tribunale lo ha definito contrario all'ordine pubblico e comunque 'atto inesistentè per mancanza dei requisiti naturalistici dell'istituto matrimoniale, ossia la differenza di sesso tra i nubendi. Dal punto di vista giuridico in Italia quel negozio, pertanto, non ha alcun effetto".

"Se, invece - continua l'esperto - si riterrà che i Civil Partnership non siano equiparabili al matrimonio, la questione è risolta. L'articolo 65 del diritto internazionale privato (legge 218 del 1995) stabilisce che l'atto straniero ha effetti anche Italia, purchè non sia contrario all'ordine pubblico. E se l'unione civile non è equiparabile al matrimonio, non ci sono motivi per ritenerla contraria all'ordine pubblico". Tutto, dunque, dipenderà dall'interpretazione che i Tribunali daranno quando saranno interpellati.

Secondo il professor Bilotta "mancando in Italia un istituto simile a quello dei Pacs, dovremmo fare riferimento ai criteri di collegamento del diritto internazionale privato e ai sensi dell'articolo 65 considerare efficace anche nel nostro sistema tali unioni, conferendo ad esso gli stessi effetti previsti dal diritto inglese".

"Nel caso specifico dei diritti successori - prosegue - si applicherà l'articolo 46 del diritto internazionale privato italiano secondo cui, per regolare la successione si deve far riferimento alla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. Se si considerano le unioni civili inglesi prive di effetto nel nostro paese, in quanto contrarie all'ordine pubblico e mancando nel nostro paese delle regole per disciplinare le unioni di coppie dello stesso sesso, il compagno inglese del cittadino italiano non potrà godere di alcun diritto successorio. C'è però la possibilità che il cittadino italiano faccia testamento e sottoponga la successione con dichiarazione espressa alla legge dello Stato in cui risiede, ossia nell'esempio il Regno Unito. Ciò nonostante dovranno essere fatti salvi i diritti degli eredi legittimari in base alla legge italiana".
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